Art. 32.

      1. I campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sottoposti a saggio, sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.
      2. Nel caso in cui i campioni e gli oggetti prelevati per il saggio non risultino rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge, la camera di commercio competente dispone, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la confisca degli stessi e dei loro residui.
      3. Qualora all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegua il rapporto all'autorità giudiziaria, i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono conservati a disposizione della citata autorità giudiziaria, sino alle determinazioni conclusive adottate dalla stessa.